IL TRIBUNALE ORDINARIO Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 settembre 2013, nel procedimento di convalida di sfratto promosso da Immobiliare Tirrena S.p.A. nei confronti della parte intimata Rango Anna (iscritto al n. 18210/13 R.G.), Osserva 1. Con citazione notificata in data 12 febbraio 2013, la Immobiliare Tirrena S.p.A. intimava a Rango Anna lo sfratto per morosita' dall'immobile in Roma, via Portuense n. 956, edificio 2, interno 4, a motivo dell'omesso pagamento del canone di locazione a partire dal mese di agosto 2012, sino alla data d'introduzione del giudizio. La convenuta, costituitasi a mezzo di difensore all'udienza del 19 marzo 2013, richiedeva in quella sede la concessione di un termine di grazia per sanare la morosita' (art. 55 legge n. 392/1978). Il giudice, con provvedimento reso in udienza, ai sensi dell'art. 55, comma 2°, legge n. 392/1978, assegnava all'intimata termine «sino al giorno 20 maggio 2013» per sanare la morosita' maturata, per pagare i canoni in scadenza sino al compimento del termine di grazia, oltre che per saldare le spese di lite, liquidate con il medesimo provvedimento. Alla successiva udienza del 22 maggio 2013, fissata per la c.d. verifica della sanatoria, ai sensi dell'art. 55, comma 3°, legge n. 392/1978, da un lato la parte intimante dava atto che nessuna somma era stata pagata dalla Rango, entro il termine di grazia appositamente assegnatole, dall'altro la difesa della convenuta produceva un provvedimento emesso dal pubblico ministero presso questo tribunale in data 2 maggio 2013, su «richiesta datata 30 aprile 2013» della medesima intimata, recante il seguente dispositivo: «visto l'art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificata dalla legge n. 3/2012; rilevato che Rango Anna e Falasca Nino risultano parti offese nel delitto di usura nell'ambito del procedimento iscritto al RGNR n. 54935/10, pendente presso questo Ufficio in fase di interrogatorio richiesto a seguito della notifica ex art. 415-bis del c.p.p., sospende i termini della procedura attivata nei confronti di Anna Rango (procedimento con iscrizione a ruolo generale 18219/13) pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma .. per la durata di giorni 300». A fronte di cio', insorgeva controversia tra le parti in merito agli effetti prodotti, sulla odierna lite, dal provvedimento sopra trascritto, assumendosi da un lato (la difesa intimante) che questo non avrebbe avuto riflesso alcuno sull'odierno giudizio di cognizione, ancora in fase sommaria di convalida, dall'altro (l'intimata) che avrebbe ex se prodotto la sospensione del termine di grazia concesso ex art. 55 legge n. 392/1978 dal giudicante (pendente al momento della sua emissione), ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 44/1999, si' da non potersi far luogo al provvedimento di convalida invocato dall'attrice. 2. Cosi' posti i termini dell'attuale contendere, non pare dubbio che, con il provvedimento in parola, il pubblico ministero abbia inteso inequivocabilmente sospendere l'unico termine pendente, alla data della sua emissione, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 18210/13 r.g. (per l'appunto identificato nel dispositivo con il numero di iscrizione al Ruolo Generale Affari Contenziosi), cioe' il termine c.d. di grazia concesso dal giudicante ai sensi dell'art. 55, comma 2°, legge n. 392/1978. In particolare, a quanto consta, il pubblico ministero ha inteso fare applicazione dell'art. 20, commi 3 e 7, della legge n. 44/1999 (recante «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»), norma che, sotto la rubrica «sospensione di termini», nella formulazione derivante dall'art. 2, comma 1, n. 2, lett. d), della legge n. 3/2012 attualmente recita (nelle parti ora d'interesse): «1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i' termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. 2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. 3. Sono altresi' sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. 4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. [...] [...] 7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente. 7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto. [...]». 3. Con il teste' riportato art. 20 della legge n. 44/1999 il legislatore ha inteso apprestare una serie di benefici di varia natura - proroga dei ratei di mutuo e dei termini delle procedure esecutive; proroga dei termini per adempimenti fiscali; sospensione di tutti i termini, sia sostanziali che processuali, da cui derivi la perdita di diritti, azioni, facolta'; sospensione dei titoli esecutivi di rilascio - in favore dei soggetti persone offese dei delitti di usura ed estorsione, che abbiano utilmente formulato richiesta della elargizione prevista dalla medesima legge n. 44/1999 (articoli 3, 5, 7 ed 8); cio' all'evidente scopo di favorire il «risanamento» patrimoniale delle predette persone offese, alleggerendo il carico delle obbligazioni di qualsiasi specie, quali derivanti da contratti di mutuo, dall'imposizione fiscale, da provvedimenti giurisdizionali, da contratti in genere. 4. Tale essendo la ratio della norma della cui applicazione si discute in questa sede, va premesso che il termine c.d. di grazia, che puo' essere concesso al conduttore moroso di immobile ad uso abitativo dal giudice della convalida ai sensi dell'art. 55, comma 2°, della legge n. 392/1978, ha pacificamente natura di termine sostanziale ad adempiere (artt. 1184, 1185 c.c.); esso viene assegnato al convenuto inadempiente in virtu' della lex specialis contenuta nella citata legge, in deroga a quanto disposto, in via generale, dalla disciplina codicistica della risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453 comma 3° - 1455 c.c.), tanto che la stessa legge fa conseguire, al suo «rispetto», o meglio a tale particolare adempimento, pur «tardivo» (rispetto al termine di adempimento previsto in contratto), l'effetto impeditivo della pronuncia di risoluzione (art. 55, ultimo comma: «Il pagamento nei termini di cui ai commi precedenti esclude la risoluzione del contratto»). Secondo la dottrina, la cosiddetta sanatoria (o purgazione della mora) intervenuta nel rispetto del termine di grazia, configura esercizio del diritto potestativo del conduttore moroso di abitazione locata per uso abitativo, di impedire la risoluzione contrattuale. Trattandosi di termine sostanziale per l'adempimento, il cui inutile decorso e' di per se' idoneo a comportare la perdita del diritto, del conduttore, di impedire la pronuncia di convalida dello sfratto (risoluzione del contratto), e che al contrario produce la definizione del giudizio con provvedimento sfavorevole all'intimato, idoneo al giudicato, deve affermarsi che anch'esso sia annoverabile nella disposizione, di contenuto ampio ed omnicomprensivo, di cui all'art. 20, comma 3, della legge n. 44/1999, sicche' va condiviso l'assunto della difesa intimata, secondo cui detto termine possa essere «sospeso» ai sensi dell'art. 20 cit., ricorrendo le condizioni soggettive ed oggettive previste dallo stesso articolo di legge. D'altronde, il dato letterale della norma non lascia dubbi di sorta sul fatto che il «provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica» possa produrre ex se la sospensione (tra l'altro) dei «termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo» (comma 3); il legislatore ha previsto, infatti, che le sospensioni concedibili ai soggetti indicati all'art. 20, comma 1, della legge n. 44/1999, abbiano «effetto a seguito del provvedimento» (non meglio identificato) del Procuratore della Repubblica: viene, quindi, delineato un automatismo legale, in virtu' del quale il provvedimento del pubblico ministero e' di per se' idoneo a produrre l'effetto sospensivo disciplinato dalla legge. 5. Questo giudice dubita della conformita' a Costituzione, ed in particolare al principio sancito all'art. 101, comma 2°, Cost., della disposizione teste' esaminata dell'art. 20, comma 7, legge n. 44/1999, nella formulazione attualmente vigente, laddove prescrive che «Le sospensioni del termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica», disposizione che esplicitamente ed inequivocabilmente attribuisce al pubblico ministero il potere di incidere direttamente sulla controversia, nel cui ambito sia in ipotesi pendente il termine «sospeso», in aperta violazione del principio di soggezione del giudice (investito del processo) «soltanto alla legge». 6. Dal principio di soggezione dei giudici esclusivamente alla legge la Corte costituzionale e la dottrina costituzionalistica hanno, infatti, da sempre desunto l'illegittimita' di disposizioni che assegnassero, ad organi terzi e diversi dal giudice investito della singola controversia, il potere di ingerirsi e di incidere sul (o altrimenti decidere delle sorti del) procedimento ad esso attribuito. Come gia' ricordava la remota sentenza n. 40/1964 della Corte costituzionale, l'art. 101, comma 2°, della Costituzione «esprime l'esigenza che il giudice non riceva se non dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che nessun'altra autorita' possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto»; e cosi' pure nella sentenza della stessa Corte n. 22/1959 si trova affermato: «l'art. 101 ("il giudice e' soggetto soltanto alla legge"), enunciando il principio della indipendenza del singolo giudice, ha inteso indicare che il magistrato nell'esercizio della sua funzione non ha altro vincolo che quello della legge». Proprio in riferimento all'art. 20 della legge n. 44/1999, la cui applicazione e' rilevante nel presente giudizio, ed in particolare con riferimento al comma 7, nella formulazione originaria («7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale»), la Corte costituzionale, con sentenza n. 457/2005, ha cosi' statuito: «E' costituzionalmente illegittimo l'art. 20 comma 7 legge 23 febbraio 1999 n. 44, limitatamente alla parola "favorevole". La disposizione, a tenore della quale la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti, vittime di richieste estorsive, che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, "ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale", opera, infatti, l'integrale attribuzione (non al giudice dell'esecuzione, bensi') al prefetto, e cioe' ad un organo del potere esecutivo, della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo in favore dei detti soggetti, valutazione rispetto alla quale l'autorita' giudiziaria e' chiamata a svolgere, attraverso la previsione del parere non vincolante del presidente del tribunale, solo una funzione consultiva: il che comporta la violazione dei principi costituzionali posti a presidio dell'indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, venendo ad essere investito il prefetto del potere di decidere sulle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura, potere che, proprio perche' incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non puo' che spettare in via esclusiva all'autorita' giudiziaria. La norma puo' tuttavia essere ricondotta a legittimita' costituzionale mediante l'ablazione della parola "favorevole", restituendo cosi' alla funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura giurisdizionale del provvedimento richiesto, il potere decisorio in ordine al quale torna ad essere attribuito al giudice, che ne e' il naturale ed esclusivo titolare». 7. Orbene, il precedente sopra riportato conforta il dubbio di illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999, nell'attuale formulazione, giacche' tale disposizione, come oggi congegnata dal legislatore della legge n. 3/2012 (che ha modificato in parte l'art. 20, in esame), ha praticamente riassegnato ad un organo diverso dal giudice naturale precostituito per legge e designato per la trattazione e definizione della singola controversia, il potere di incidere direttamente e quindi decidere (sia pure interlocutoriamente) della controversia, con un provvedimento di sospensione di termini (vuoi processuali, vuoi sostanziali) assegnati dal giudicante; il che contrasta con l'art. 101 comma 2°, della Carta costituzionale. 8. La norma di legge in esame sembra, altresi', in contrasto con l'art. 111, commi 1° e 2°, Cost., poiche' non sembra possa dirsi «giusto processo», che si svolge «in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale», quello in cui un'autorita' diversa dal «giudice» possa influire sull'esito della controversia, a favore di una delle parti in lite. 9. La violazione delle citate norme della Costituzione appare nel caso di specie ancora piu' evidente, se si considera che la norma di legge in esame non contempla neanche la possibilita', per il giudice investito della controversia, di valutare e verificare l'effettiva ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 20 legge n. 44/1999, per la concedibilita' del «beneficio» della sospensione dei termini di cui al comma 3, e se del caso di «interloquire» con l'ufficio del pubblico ministero, laddove (come nella fattispecie) il provvedimento «di sospensione» risulti gravemente carente anche sotto il profilo formale, e (ad esempio) privo dell'indicazione vuoi del dies a quo di decorrenza del periodo di sospensione di trecento giorni, vuoi (soprattutto) della data «dell'evento lesivo», la cui ricognizione, invece, appare indispensabile per la stessa applicazione della norma («Sono altresi' sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, clic sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo»). 10. Non vi e' dubbio, infine, che l'applicazione della disposizione de qua e' rilevante ai fini del decidere, incidendo questa sull'ulteriore corso e sulla sorte del procedimento speciale di sfratto, o meglio sul contenuto del provvedimento adottabile dal giudicante: infatti, si pone l'alternativa tra l'emissione o il diniego (temporaneo) di un provvedimento di convalida dello sfratto per omessa sanatoria della morosita', nel termine di grazia assegnato dal tribunale.